PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. Nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è istituito un programma di ospedalizzazione domiciliare oncologica per pazienti affetti da cancro in fase terminale, con prognosi di vita eguale o inferiore a tre mesi.
      2. Le regioni provvedono all'organizzazione e al funzionamento di appositi servizi per il trattamento gratuito di pazienti colpiti da neoplasie in fase terminale.

Art. 2.
(Organizzazioni del terzo settore).

      1. Al fine dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2 dell'articolo 1, le regioni promuovono il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo settore, in particolare di cooperative, consorzi e organizzazioni di volontariato con documentate esperienze in campo sanitario e operanti nel territorio nazionale da almeno tre anni.

Art. 3.
(Princìpi fondamentali dell'ospedalizzazione domiciliare).

      1. Al fine di assicurare il pieno successo del programma di ospedalizzazione domiciliare di cui all'articolo 1, comma 1, sono stabiliti i seguenti criteri specifici e indispensabili di identificazione dei pazienti:

          a) non autosufficienza;

          b) presenza di malattia neoplastica.

      2. L'ospedalizzazione domiciliare è attivata su richiesta del paziente o della sua famiglia.
      3. Il trattamento a domicilio ha luogo mediante l'impiego di personale specializzato, anche convenzionato esterno ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4.

 

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      4. La responsabilità nella gestione dei pazienti assistiti in regime di ospedalizzazione domiciliare spetta al medico incaricato di tale servizio.

Art. 4.
(Tipologie e procedure di ospedalizzazione domiciliare per pazienti terminali).

      1. L'ospedalizzazione domiciliare può essere realizzata anche attraverso strutture miste. A tale fine è prevista la stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni del terzo settore di cui all'articolo 2.

Art. 5.
(Verifica e controllo di gestione).

      1. Il Ministero della salute provvede ad attuare periodiche verifiche in ordine alla realizzazione del programma di ospedalizzazione domiciliare e segnala eventuali esigenze di aggiornamento del medesimo programma in base ai dati emersi dai controlli effettuati.

Art. 6.
(Finanziamento del programma di ospedalizzazione domiciliare).

      1. Al finanziamento del programma di ospedalizzazione domiciliare provvedono annualmente le regioni in sede di riparto della quota loro attribuita del Fondo sanitario nazionale.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.